Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata
In relazione all'appalto di cui al Titolo, è pervenuta da parte di una Società una richiesta di chiarimento così sintetizzabile:
Quesito : in merito al requisito di cui all'Art. 7 punto 12 "iscrizione all'albo delle imprese di facchinaggio di cui al D.M. 221/2003, per fascia di classificazione almeno "a"" ed al successivo chiarimento n. 8 fornito dalla stazione appaltante, ai fini della partecipazione alla gara come impresa singola da parte di una ditta che non è in possesso del requisito descritto al citato art. 7 punto 12, è sufficiente dichiarare di voler subappaltare ad altra impresa in possesso del predetto requisito ai sensi di quanto disposto dall'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 interamente il servizio di facchinaggio?
Risposta: In esito al richiamato quesito e ribadendo quanto già esplicitato nel chiarimento n. 8, il requisito dell'art.7, punto 12 del Disciplinare di gara - "Iscrizione all'Albo delle Imprese di facchinaggio di cui al D.M. 221/2003 per fascia di classificazione almeno "a"- , deve essere posseduto dall'operatore economico partecipante in sede di presentazione dell'offerta, così come specificato al primo comma del suddetto articolo, fermo restando la possibilità per questo di subappaltare il servizio nei limiti del 30% dell'importo contrattuale ad altro soggetto anch'esso in possesso del medesimo requisito.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giorgio Di Giorgio