Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata
In relazione all'appalto di cui al Titolo, è pervenuta da parte di una Società una richiesta di chiarimento così sintetizzabile:
Quesito:
In merito alla gara in oggetto, indetta a mezzo di procedura aperta, siamo con la presente a chiedere a codesto Ente di voler chiarire la ratio di un requisito di partecipazione posto quale condizione inderogabile per presentare offerta nella procedura di cui trattasi e in particolare al disciplinare di gara "ART. 7 PUNTO 12 " ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE DI FACCHINAGGIO di cui al d.m. 221/2003, tale requisito appare, da un attento esame della documentazione richiesta, palesemente in contrasto con le attività di facchinaggio che l'ente ha chiesto anche in sede di sopralluogo, con il D.M. 221/2003 ART. 2, nel quale vengono descritte le operazioni di facchinaggio attinenti e precisamente" Art. 2. Campo di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle attivita' di facchinaggio, previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attivita' preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:
a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attivita' preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari."
Le attività di facchinaggio affini alla gara in oggetto non rientrano nella disciplina del facchinaggio e precisamente gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero, imballaggio di carta da macero, la spedizione, il trasloco, la logistica, ed il trasporto espresso.
Risposta:
In merito al quesito postulato si informa che, come norma generale, rientrano nell'ambito di applicazione della normativa citata tutte le attività principalmente destinate alla movimentazione di merci e dei prodotti.
Da un lato, vi sono le attività tipicamente legate allo spostamento di merci indistinto e generalizzato, che vengono denunciate proprio come "facchinaggio". Ben chiaro è il riferimento del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 3 dicembre 1999 (tabella allegata, punto 1, lettera a) quale ambito di applicazione al D.M. 30/06/2003 n. 221 per l'attività di facchini generici per le cui prestazioni l'Università richiede il requisito in questione.
Dall'altro, vi sono le attività che si configurano come "prestazione di servizi specializzati di movimentazione merci per conto dei terzi".
La richiamata tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 3 dicembre 1999 (punto 2 lett. a) trasporto merci per conto di terzi) prevede le attività di autotrasportatore, le quali sono oggetto dell'appalto in quanto necessarie per movimentare materiale da una sede universitaria all'altra, a giustificazione del possesso del requisito richiesto. Pertanto, alla luce di quanto esposto, si ritiene coerente con le attività di facchinaggio di cui al punto 4 dell'art. 1 del Capitolato Tecnico ( "il servizio di facchinaggio esclusivamente all'interno delle sedi universitarie da effettuarsi per 20 ore al mese" - intendendo per sedi universitarie i complessi presenti nel Campus - ), il possesso da parte dell'operatore economico che intenda partecipare alla gara di cui trattasi, del requisito di cui all'art. 7, punto 12 del Disciplinare.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giorgio Di Giorgio