Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata
In relazione all'appalto di cui al Titolo, è pervenuta da parte di una Società una richiesta di chiarimento così sintetizzabile:
Quesito : Nel Disciplinare di gara all'art. 7 punto 13 è richiesto il requisito di avere eseguito almeno tre servizi di pulizia di importo non inferiore ad € 1.500.000,00 nel triennio 2007-2008-2009.
A seguito della lettura dei chiarimenti pubblicati si è compreso che i tre servizi possono dipendere anche da un unico contratto (unico Ente Committente) l'essenziale è che l'importo contrattuale annuo sia almeno pari ad € 1.500.000,00.
Al fine di evitare ogni ragionevole dubbio, scusandoci sin d'ora dell'ulteriore richiesta in merito al punto in questione, si chiede conferma di quella che è l'ipotesi che a Noi riguarda:
Costituendo RTI:
- Mandataria quota di partecipazione 60%
- Mandante quota di partecipazione 40%
In relazione al punto suddetto:
- La mandataria dovrebbe essere in possesso di questi tre servizi, indipendentemente dal fatto che sia un unico contratto:
- La mandante dovrebbe essere in possesso di questi tre servizi, indipendentemente dal fatto che sia un unico contratto:
In base a quanto su esposto si attende approvazione dell'interpretazione data a quanto da Voi già evidenziato, al fine di essere certi di soddisfare nel complesso il requisito richiesto.
Risposta: In esito al quesito proposto si rinvia a quanto indicato all'art. 7, punto 3 del Disciplinare di gara ed ai chiarimenti n. 6 e n. 7 pubblicati sul sito di Ateneo.
In particolare al punto d.3 di pag. 6 del Disciplinare di gara viene testualmente riportato: "il requisito relativo ai tre servizi, di cui al precedente punto 13, deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso con la precisazione che detto requisito deve essere posseduto almeno al 60% dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, mentre il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti. In caso di ATI verticale, il requisito dovrà essere posseduto con riferimento alle percentuali che ciascun componente del raggruppamento intende assumere; pertanto il possesso del requisito in questione da parte dei partecipanti all'ATI deve essere soddisfatto relativamente alle percentuali sopra rappresentate.