Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti nelle strutture dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
In relazione all’appalto di cui al Titolo, sono pervenute da parte di una Società le seguenti richieste di chiarimento:
Quesito1:
“Articolo 10 punto A, Lettera d) pagina 12 del Disciplinare: la deroga all’art 1945 c.c. non viene fatta dalle compagnie di assicurazione, è possibile togliere questa clausola, non necessaria?”.
Risposta1:
L’inserimento nel disciplinare di gara, all’art. 10, punto A, lettera d) del vincolo che la cauzione provvisoria debba essere munita, in deroga all’art. 1945 c.c., della clausola “a prima richiesta” con espressa rinuncia, altresì, della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c. e alla decadenza prevista a favore del fideiussore dall’art. 1957 c.c., risponde ad una esigenza di protezione per la stazione appaltante che, grazie alla predetta clausola, riceve una garanzia rafforzata ed evita, così, il rischio di eccezioni dilatorie. Solitamente questa Amministrazione riscontra fideiussioni rese in occasione di partecipazioni a gare ad evidenza pubblica e rilasciata da compagnie di assicurazione nei termini richiesti dal disciplinare di gara.
Quesito 2:
“Articolo 11 pagina 24 del Disciplinare: al punto 3 viene richiesto il costo del personale ma nella tabella da Voi predisposta non è prevista la casella specifica”.
Risposta 2:
Si è trattato di un mero errore nella compilazione del modulo offerta economica che verrà rettificato.