Art 2 - bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e art. 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167
L’art 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, ha stabilito che sia erogata, una tantum per l’anno 2024, una indennità di importo pari a 100 euro (cosiddetto bonus Natale) a favore dei lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
− abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
− abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi del citato articolo 12, comma 2, del TUIR;
− abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente per l’anno 2024 di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.
La domanda di rimborso dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2024.