Normativa start-up

Iniziative Imprenditoriali (approfondimento Start-up)

Sono start-up innovative tutte quelle aziende che rientrano nella definizione di Piccole e Medie Imprese Innovative (PMII) elaborata dall’OCSE che individua le “Innovative Small Medium Enterprieses” (ISMEs) come il sotto-insieme di piccole e medie imprese che sfrutta l’innovazione per crescere e ottenere vantaggi competitivi. A differenza delle PMI tradizionali, quelle innovative tendono ad utilizzare nuove tecnologie e/o metodi innovativi per la produzione di beni e la fornitura di servizi.

La start-up innovativa nell'ordinamento italiano è disciplinata dall'articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012 (modificata poi dal DL 28 giugno 2013, n. 76 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 99)

«Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione».

Per qualificarsi come start-up innovativa una società deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

I seguenti requisiti devono essere rispettati contemporaneamente:

  1. deve essere costituita ed operare da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda al registro delle imprese della Camera di Commercio
  2. deve avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia
  3. a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non deve superare i 5 milioni di euro
  4. non deve distribuire o aver distribuito utili
  5. deve avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  6. non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre la società deve possedere alternativamente , i seguenti requisiti:

  1. sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione
  2. impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:
    • per almeno 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso del titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata preso istituiti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
    • per almeno 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art 3. del regolamento di cui al dm 270/2004.
  3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un'invenzione industriale, biotecnologia, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero essere titolare di diritti relativi a un software (ossia presso la Siae), purchè tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale.

Normativa di riferimento:

  • Decreto ministeriale MIUR 10 agosto 2011 n. 168 Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
  • DL 179/12 Decreto crescita 2.0 - convertito con modificazioni dalla L.17 dicembre 2012 n. 221
  • DL 28 giugno 2013, n. 76 - convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99

Regolamento di Ateneo in materia di spin-off e start-up” - D.R. n. 456/2020.

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