Trattamento economico dei congedi di maternità e paternità

Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del CCNL 16/10/2008 (articolo non modificato dal CCNL 2016 2018-2018), nel periodo di congedo di maternità o paternità spetta l’intera retribuzione fissa mensile, nonché le quote di salario accessorio pensionabile.

Tale periodo di congedo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.