Genitori adottivi e affidatari - Congedo per malattia del bambino

Entrambi i genitori affidatari o adottivi hanno diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino con le stesse modalità previste per i genitori naturali (art.50 D.Lgs.152/2001).

Nella fattispecie, tuttavia, il diritto ad assentarsi per la durata della malattia del bambino è illimitato fino a sei anni di età. Restano invece ferme le altre previsioni (retribuibilità primi trenta giorni per ciascun anno fino al terzo anno, cinque giorni lavorativi non retribuiti per ciascun anno di vita oltre il sesto e fino all'ottavo).

Qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento (anche internazionale) il bambino abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo non retribuito per malattia spetta nei primi tre anni dall'ingresso del bambino stesso in famiglia, nel limite annuo dei cinque giorni lavorativi.