Divieto di discriminazione

E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda:

  • l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, laddove la discriminazione sia attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;
  • le iniziative in materie di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti;
  • la retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera - (Art. 3 D. Lgs. n. 151/2001).