Regolamento in materia di cooperazione culturale e scientifica interuniversitaria

Art 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative agli accordi di cooperazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e gli Atenei e Centri di ricerca esteri.
  2. Gli accordi sono stipulati su proposta delle strutture dell’Ateneo che, in questo modo, formalizzano rapporti di collaborazione culturale e scientifica in determinati settori.

Art. 2 Finalità

  1. Per favorire il processo di internazionalizzazione, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” intrattiene da tempo numerosi rapporti con Atenei, Istituzioni e Centri di ricerca esteri, con l’obiettivo di sviluppare attività congiunte di ricerca e di didattica e di favorire lo scambio di docenti e studenti. La formalizzazione di tali rapporti avviene attraverso la stipula di accordi di cooperazione.
  2. L’Ateneo incoraggia tali forme di collaborazione che hanno lo scopo di sviluppare l’innovazione attraverso la ricerca scientifica e di produrre nuove sinergie per la realizzazione di percorsi formativi integrati nei settori strategici delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche-architettoniche, giuridiche, economiche, mediche e umanistiche.
  3. Le Università potranno anche procedere allo scambio di esperienze in materie di amministrazione universitaria, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione di visite informatrici e di lavoro e per tirocini di perfezionamento per responsabili accademici e amministrativi.

Art. 3 Contenuto degli accordi e condizioni di reciprocità

  1. Negli accordi sono stabiliti:
    a. i settori di ricerca e/o didattica, oggetto dell’accordo;
    b. gli ambiti e le modalità di attuazione degli obiettivi previsti dall’accordo;
    c. le modalità di scambio del personale docente, tecnico-amministrativo e degli studenti;
    d. le condizioni in materia di assicurazione e di spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti.
    e. La durata dell’accordo (da 1 a 5 anni)
  2. La collaborazione prevista dall’accordo avviene sulla base del reciproco vantaggio, con riserva di definire per mutuo consenso altre aree specifiche di collaborazione.
  3. Per quanto riguarda le spese, vige il regime di reciprocità. Pertanto, le spese relative allo scambio di studiosi sono gestite caso per caso e anno per anno, separatamente dalle Università tra cui l’accordo intercorre.
  4. Qualora non venga disposto diversamente, l’Università ospitante contribuisce ai costi relativi al vitto ed all’alloggio, mentre l’Università di provenienza contribuisce ai costi relativi al viaggio.
  5. Per quanto riguarda la mobilità extraeuropea, ogni individuo in mobilità coinvolto nell’accordo può accendere autonomamente una polizza che copre le spese mediche per il periodo di soggiorno all’estero. Per quanto attiene la polizza assicurativa riguardante gli infortuni sul lavoro, i docenti dell’Università di Roma Tor Vergata, sono coperti dalla polizza INAIL, mentre i docenti stranieri devono provvedere autonomamente.

Art. 4 Procedura di attivazione

  1. Gli accordi di cooperazione culturale e scientifica interuniversitari, qualora siano conformi ai modelli allegati al presente regolamento, disponibili nelle lingue italiano, inglese, francese, portoghese e spagnolo, vanno firmati dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, previa approvazione del Consiglio della Facoltà o del Centro proponente e previo controllo di conformità da parte dell’Ufficio Speciale per le Relazioni Internazionali.
  2. Il docente proponente, in qualità di responsabile scientifico dell’accordo, fissato il testo dell’accordo con il partner straniero - compilando tutti i campi necessari - lo sottopone, per l’approvazione, al Consiglio della Facoltà o al Centro di appartenenza del docente, per poi trasmetterlo all’Ufficio Speciale per le Relazioni Internazionali in formato elettronico, eventualmente in più lingue, unitamente a:
    a. copia della delibera del Consiglio di Facoltà o del Centro, in cui viene approvato l’accordo;
    b. documentazione, anche informale, manifestante la volontà dell’Università partner di addivenire alla stipula dell’accordo (messaggio e-mail, lettera di intenti, ecc.);
    c. breve piano scientifico delle attività che si prevede di realizzare in virtù di tale accordo;
    d. i recapiti telefonici, fax, postali e indirizzi e-mail dei referenti stranieri dell’accordo.
  3. l’Ufficio Speciale per le Relazioni Internazionali sottopone la documentazione al Senato Accademico per il necessario parere, sulla cui base il Rettore è chiamato a firmare l’accordo in duplice copia.
  4. L’originare sottoscritto è trasmesso dall’Ufficio al partner straniero per la controfirma.

Art. 5 Eventuale contributo finanziario

  1. Per dare attuazione agli accordi di cui sopra ed in particolare per promuovere la mobilità, l’Ateneo, subordinatamente allo stanziamento di un capitolo di spesa relativo reso disponibile nel bilancio d’Ateneo, eroga annualmente ai Dipartimenti di afferenza dei docenti responsabili scientifici che ne facciano richiesta, contributi finanziari destinati alla realizzazione delle attività previste dagli accordi di cooperazione culturale e scientifica interuniversitaria.
  2. Le strutture proponenti hanno facoltà di incrementare con fondi propri il finanziamento erogato dall’Ateneo.
  3. Le strutture che hanno usufruito di un finanziamento sono tenute a presentare annualmente una relazione sintetica sui risultati conseguiti, pena l’esclusione dai successivi finanziamenti.

Art. 6 Richiesta di contributo finanziario

Bando di selezione, criteri di ammissibilità e priorità

  1. Per accedere al contributo di cui al precedente Art. 5, l’Ateneo pubblica un bando annuale, generalmente nel mese di gennaio, sulla base del quale raccoglie le richieste di contributo finanziario presentate dalle strutture proponenti, corredate da un piano finanziario di mobilità e dalla delibera del Consiglio di Facoltà o del Centro nella quale viene approvata la richiesta di finanziamento.
  2. Nel bando possono essere individuate le priorità geografiche ed eventuali altri criteri selettivi, in funzione delle strategie di internazionalizzazione dell’Ateneo.

Art. 7 Commissione di selezione

  1. Le richieste sono valutate da una Commissione di docenti nominata dal Rettore, tenuto conto delle 6 Aree Culturali dell’Ateneo e integrata dal Dirigente dell’Ufficio Speciale per le Relazioni Internazionali d’Ateneo.
  2. La Commissione ha il compito di formulare una graduatoria delle proposte da sottoporre al Senato Accademico.

Art. 8 Norme finali

  1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative, statutarie e regolamentarie in vigore.
  2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’Ateneo.