MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Titolo VI^ del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Nelle attività in cui si effettua il movimento manuale di oggetti (carichi) si riscontrano frequentemente affezioni alla colonna vertebrale.

Il titolo VI^ del D.Lgs. 81/08 e l’allegato XXIII regolamentano le attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi; i rischi maggiori sono dovuti alle sollecitazioni improvvise e ripetitive da parte dei carichi, nonché dall’entità del peso da sollevare.

Gli effetti dannosi sono: schiacciamento delle mani o dei piedi dovuti alla caduta od oscillazione del carico; lesioni dorso-lombari; Traumi o lesioni alla schiena, soprattutto nella zona dorso-lombare, a carico delle strutture ossee, muscolari, nervose e vascolari, causate da un’errata impostazione del tronco durante il sollevamento o da un carico eccessivamente pesante.

Al fine di ridurre i rischi di lesioni dorso-lombari l’operatore o gli operatori addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere a conoscenza delle caratteristiche del carico e del corretto modo di sollevare il carico.

Il sollevamento e la deposizione dei carichi va effettuata con la schiena eretta e nella posizione accovacciata, senza compiere movimenti bruschi o strattoni. Il carico da muovere deve trovarsi vicino all’operatore, evitandogli in tal modo di spingersi eccessivamente in avanti con il tronco e flettere conseguentemente la spina dorsale. Se possibile, servirsi di cinghie, bilancieri, portantine ed altro, per trasportare il carico.

Come suddetto nel D.Lgs. 81/08 la MMC è disciplinata dal Titolo VI e dall'allegato XXIII nel quale si fa riferimento alla norma ISO 11228 come riferimento a norme tecniche. Nella ISO 11228 si stabilisce che: il peso massimo sollevabile in condizioni ottimali (ovvero senza curvare o ruotare la schiena) è di 25 kg per gli uomini e 15 kg per le donne e gli adolescenti maschi, 10 kg per le adolescenti femmine.

Inoltre il nuovo decreto (art. 1, art. 28 e allegato XXXIII) impone al datore di lavoro di tener conto anche delle differenze di genere ed età e pertanto il peso massimo raccomandato sarà calcolato riferendosi alla seguente tabella: 

 

uomini

donne

età

Occasionali

Frequenti

Occasionali

Frequenti

16 - 18

19

14

12

9

18 - 20

23

17

14

10

20 - 35

25

19

15

11

35 - 50

21

16

13

10

più di 50

16

12

10

7

Donne incinta

Primi 6 mesi di gravidanza

10

5

a partire dal 7 mese

0

0

Valori indicativi per il peso massimo (in kg), manutenzione frequente o occasionali


In ogni caso è sempre bene osservare le seguenti regole: Assicurarsi che il corpo sia in posizione stabile prima di effettuare il sollevamento e che le condizioni dell’ambiente di lavoro (pavimento, punti di appoggio ingombri) siano tali da operare in sicurezza, senza dover incorrere in pericolosi movimenti.

Il ritmo delle operazioni di movimentazione deve essere modulato dal lavoratore e non imposto da un processo che di esso non tenga conto; è inoltre necessario un periodo di riposo fisiologico e di recupero, nel caso di sforzi ripetuti e/o prolungati.

Utilizzare i mezzi di protezione individuali, in particolare protezioni lombari, che ristabiliscono l’allineamento della spina dorsale e mantengono uniforme la compressione tra i dischi della schiena.

Per gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi la normativa vigente prevede una visita medica annuale. Inoltre, eventuali esami integrativi in relazione al tipo di materiali e/o sostanze movimentate e/o immagazzinate.

I rischi presenti nell’attività di movimentazione del carico, sia manuale che meccanica, possono essere ridotti utilizzando idonei mezzi personali di protezione, quali: guanti, scarpe antinfortunistiche di sicurezza, elmetto, cinture di sicurezza, cuffie antirumore.