Autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti e di ricerca dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 30/12/2010, n. 240

Direzione V - Divisione 4 Gestione del personale - Ripartizione 2 Personale docente

I commi 7 e 8 dell’art. 6 della legge 30/12/2010, n. 240, dispongono che “7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.

8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.”.

Il testo del Regolamento è consultabile nella pagina dei Regolamenti.

Scarica i modelli di autocertificazione e la delibera Anvur n. 132 del 13/09/2016 dalla sezione "Allegati”.

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