Procedura aperta affidamento servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, liquidi e solidi e di noleggio e manutenz. di contenitori igienici per la raccolta, trasporto e smaltimento degli assorbenti igienici
In relazione all’appalto di cui al Titolo, è pervenuta da parte di una Società una richiesta di chiarimento:
Quesiti:
1) con riferimento al bando di gara citato in oggetto, ed a seguito del sopralluogo effettuato dal ns. personale in data odierna, premesso che in base alla normativa vigente in materia ambientale (Regolamento UE n° 1357/2014 che ha modificato l’Allegato III della Direttiva 2008/98/C - Decisione n° 2014/955/UE che ha modificato la Decisione n° 2000/532/CE variando le modalità di classificazione dei rifiuti) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal Produttore, Vi chiediamo, al fine di poter effettuare una puntuale analisi tecnico-economica dei servizi da svolgere anche alla luce del fatto che talune tipologie di rifiuti richiamati mancano degli elementi per una corretta classificazione degli stessi, di fornirci le seguenti informazioni secondo i criteri stabiliti dalle Norme sopra richiamate:
• CER;
• composizione chimico-fisica;
• caratteristiche di pericolosità;
• processi di lavorazione;
• schede tecniche delle sostanze che hanno dato origine ai rifiuti;
• analisi di caratterizzazione/classificazione.
2) Inoltre, considerato che i luoghi di prelievo/produzione dei rifiuti sono dislocati in molteplici siti con attraversamenti stradali e percorsi chilometrici considerevoli, e che da informazioni assunte durante il sopralluogo i formulari di identificazione rifiuto con cui accompagnare il trasporto dei rifiuti, viceversa, devono avere un solo produttore/luogo di produzione, Vi chiediamo cortesemente di meglio esplicitare se l'insieme dei siti in questione ricadono tutti all'interno della stessa area privata dell'Ateneo Università di Tor Vergata.
Risposte:
1) Il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti. Se da una parte abroga alcune direttive, dall’altra elenca le caratteristiche di pericolo per i rifiuti.
A decorrere dal 1° giugno 2015, in ciascuno degli Stati membri è diventata obbligatoria l'applicazione, in tutti i loro elementi, sia della Decisione 2014/955/Ue, e della modifica Decisione 2000/532/Ce, che introduce il nuovo Elenco europeo dei rifiuti (Eer), sia del Regolamento (Ue) 1357/2014 che sostituisce l'allegato III alla Direttiva 2008/98/Ce e che rinnova le regole per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti (HP - hazardous property).
La natura di tali atti comunitari non richiede un atto nazionale di recepimento.
Ma alla luce della nota interpretativa del Ministero dell’Ambiente n. 0011845 del 28 settembre 2015, si ritiene sia opportuno restituire il testo armonizzato con la nuova norma comunitaria, dei contenuti dell'allegato D ("Elenco europeo dei rifiuti") e dell'allegato I ("Caratteristiche di pericolo per i rifiuti") alla Parte quarta, Dlgs 152/2006.
In particolare, la citata nota ministeriale ritiene che nell'ambito di tale allegato D, Parte quarta, Dlgs 152/2006 mantengano efficacia i punti:
• 6 e 7 della "Introduzione", poiché costituenti recepimento di disposizioni (ad oggi ancora vigenti, poiché non modificate dalle ultime citate norme Ue) recate dall'articolo 7, commi 2 e 3, direttiva 2008/98/Ce.
Pertanto, mantengono efficacia anche i punti:
• 1 e 7 del paragrafo sulla classificazione dei rifiuti (introdotto dall'articolo 13, comma 5, lettera b-bis, DL 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 116/2014), poiché non in contrasto con la disciplina comunitaria di cui alla Decisione 955/2014/Ue (e Regolamento (Ue) 1357/2014).
Diversamente, in relazione all'allegato I, Parte quarta, Dlgs 152/2006 si evidenzia quanto segue:
l'articolo 7, comma 9-ter, DL 78/2015 (legge di conversione 125/2015) ha stabilito che "per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità "Adr per la classe 9 — M6 e M7".
La citata nota interpretativa del Min. Ambiente 0011845 del 28 settembre 2015, che rappresenta l'errata corrige di analogo atto ministeriale 0011719 del 25 settembre 2015, ribadisce tale modalità di attribuzione per la definizione dell’HP 14.
La classificazione dei rifiuti presso le strutture universitarie è effettuata dal produttore (Università) che assegna al rifiuto il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE (in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13, comma 5, legge n. 116 del 2014).
2) L’insieme dei siti di Ateneo in cui si producono i rifiuti vanno considerati come unico centro di produzione.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Raffaella Pernazza