Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per la Sorveglianza, Pronto intervento e Manutenzione delle strade site all'interno del comprensorio dell'Ateneo di Tor Vergata – CIG: 5432808EF9
In relazione alla procedura in oggetto sono pervenute, da parte di tre società, le seguenti richieste di chiarimenti:
QUESITI
RISPOSTA
Il D.P.R. 207/210 e successive modifiche e integrazioni, concernente il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», all'art. 79 comma 7 prescrive, tra i requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione, a dimostrazione dell'idoneità tecnica ed organizzativa, la seguente disposizione:
"Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice ovvero in concessione, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 92, comma 6, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive".
Pertanto nel caso in cui l'Impresa sia in possesso dell'attestazione di qualificazione per la progettazione e costruzione, potrà dimostrare di avere tale requisito mediante la presentazione dell'attestazione SOA in originale o in copia conforme all'originale.
Nel caso, invece, del possesso di attestazione di sola costruzione, è necessario che il concorrente si associ, come previsto all'art. 2 del C.S.A., o si avvalga, ai sensi dell'art. 49 D.lgs 163/2006 e del "Disciplinare di Gara" pag. 17 e pag.18 punto 4.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Antonella Rosatelli