Procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa, di incasso delle tasse e dei contributi universitari e servizi connessi per conto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
In relazione all’appalto di cui al Titolo, è pervenuta da parte di una Società una richiesta di chiarimento:
Quesiti:
Con riferimento al Vostro documento “Chiarimento n. 1 (Data ultima modifica: 21/07/2015, Data pubblicazione: 21/07/2015, Autore: Sara Rossi)” ed in particolare al riscontro n. 5 relativo all’art. 27 “Eventuali anticipazioni di cassa” ed all’art. 6 “Rilascio Fidejussioni” del Capitolato Tecnico, tenuto conto che l'Organismo di Vigilanza non consente alle Banche di concedere alcun tipo di affidamento, tra cui rientrano anche quelli per scoperti di cassa (anticipazioni di cassa) e quelli per il rilascio di garanzie (fideiussioni), senza che ne sia determinato a priori l'importo massimo, si chiede:
1. se il limite massimo per le anticipazioni di cassa, in assenza di quantificazioni normative, debba intendersi, così come determinato da altri Atenei, pari a 2 mensilità lorde stipendiali, o in alternativa di comunicarci l’eventuale diverso parametro oppure di quantificarci un importo fisso per l’intera durata della convenzione;
2. per il rilascio di eventuali fideiussioni, di quantificare l’importo massimo annuo (plafond) delle garanzie o in alternativa di prevedere che l’attivazione delle garanzie fideiussorie sia correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente all’anticipazione di cassa di cui al precedente punto .
Risposte :
1. Si conferma quanto riportato nel Chiarimento n. 1 nei termini che l'Ateneo non ha disciplinato un limite annuo massimo di indebitamento a breve termine e, pertanto, l'inserimento in questa fase della procedura di gara di un qualsivoglia parametro al riguardo costituirebbe una arbitraria determinazione peraltro non legittimata da approvate disposizioni regolamentari;
2. L'Ateneo non ha disciplinato l'adozione di un importo massimo annuo per il rilascio di eventuali fideiussioni e quindi, per le ragioni espresse al precedente punto 1, non si può dare luogo ad alcuna indicazione di un parametro di riferimento quale limite annuo.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Raffaella Pernazza