Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per la Sorveglianza, Pronto intervento e Manutenzione delle strade site all'interno del comprensorio dell'Ateneo di Tor Vergata – CIG: 5432808EF9
In relazione alla procedura in oggetto è pervenuta, da parte di una società, la seguente richiesta di chiarimento:
QUESITO
Con la presente siamo a chiedere se possiamo partecipare alla gara come consorziata designata come esecutrice dei lavori, del consorzio di cui facciamo parte, avendo la SOA scaduta ed avendo in corso la pratica di riattestazione SOA, allegando copia del contratto timbrato e firmato con l'ente certificatore, 60 gg. prima della scadenza della stessa.
RISPOSTA
L'art. 76 comma 7 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che l'efficacia dell'attestazione SOA è pari a cinque anni, con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'art. 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione. Il successivo comma 7 prevede che dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato al comma 5.
L'art. 77 comma 1 del citato D.P.R. prevede che in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo. Il successivo comma 7 prevede che l'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio dell'attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.
Diversi orientamenti giurisprudenziali, tra cui l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 18.7.2012 n. 27, hanno ritenuto che sia possibile partecipare alle gare esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda di richiesta della verifica (proposta nei termini previsti), e perciò in pendenza della stessa, potendo restare in gara in caso di verifica positiva, anche se compiuta dopo il triennio. Ciò in quanto non vi sarebbe ragione di penalizzare l'impresa che pure abbia adempiuto all'onere di provvedere alla presentazione, in termini, della domanda di verifica.
Pertanto, nel caso in cui la scadenza della SOA si riferisca all'efficacia prevista dall'art. 76 sopra citato, è ammessa la partecipazione solamente nel caso di possesso della nuova attestazione entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (decorrendo, come si è detto, l'efficacia della nuova attestazione, dalla data della stessa).
Nel caso, invece, si tratti della scadenza del termine triennale di cui all'art. 77, è ammessa la partecipazione alla gara presentando copia autenticata del contratto di verifica, ma limitatamente al caso in cui la richiesta di verifica sia stata fatta entro i termini di legge (decorrendo, in questo caso, l'efficacia della verifica, dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio dell'attestazione).
Resta inteso che, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva , dovendo la stazione appaltante effettuare il controllo dei requisiti a norma dell'art. 11 comma 8 del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii., la società dovrà presentare l'attestazione dell'esito positivo di detta verifica.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Antonella Rosatelli