Accolta, negli articoli 3 e 3-bis della legge 28 maggio 2021, n 76, la proposta del prof. Cristiano Cupelli, docente del nostro Ateneo
Tra gli effetti indiretti che, sul piano giuridico, il Covid-19 lascia in eredità vi sono alcune soluzioni normative che – seppur temporanee – incidono su un settore assai problematico della responsabilità colposa, quello legato all'attività sanitaria. Le notizie di indagini avviate in molte zone d'Italia alla ricerca di eventuali responsabilità penali per eventi avversi legati alla pandemia – oggi estesa anche alla ancora più delicata tematica della vaccinazione – hanno infatti spinto il legislatore ad affrontare una nuova (e consequenziale) emergenza nell'emergenza: evitare che medici e operatori sanitari, che per mesi hanno combattuto in prima linea e in condizioni talvolta estreme contro il virus, siano travolti da un’ondata di denunce e di inchieste giudiziarie miranti a trovare colpevoli, diversi dal virus, per i decessi avvenuti durante gli ultimi mesi.
La risposta normativa si è tradotta, dapprima, nell'articolo 3 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, che ha introdotto una ipotesi di non punibilità circoscritta ai soli vaccinatori (art. 3), e, quindi, nell'articolo 3-bis della relativa legge di conversione (legge 28 maggio 2021, n. 76), che ha allargato il campo, prevedendo una limitazione della responsabilità penale di tutti gli esercenti una professione sanitaria, nell'ambito della fase emergenziale Covid-19, ai casi di colpa grave.
Nel dettaglio, il decreto-legge n. 44, recante "misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", ha affrontato, nella versione originaria, solo l'ultimo – e per certi versi più eclatante – rischio, riscontrato nel contesto del piano di vaccinazione di massa messo in atto nel nostro Paese, introducendo all'art. 3 ("Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti Sars-CoV-2") un'ipotesi di esclusione della punibilità del personale sanitario addetto alla vaccinazione per i delitti di omicidio e lesioni personali colposi che trovano causa nella somministrazione del vaccino, a condizione che “l’uso dello stesso risulti conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e nelle circolari del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.
In sede di conversione in legge è stato quindi introdotto l'art. 3-bis ("Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19"), a tenore del quale "durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave". Al secondo comma, viene specificato poi che "ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza".
La norma recepisce le molteplici e accorate istanze - avanzate al legislatore e al Governo dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici (da ultimo nell'audizione svolta dal Presidente dinanzi alla Commissione Affari Costituzionali del Senato lo scorso 20 aprile) - volte a sottolineare l’esigenza di tenere conto sino in fondo delle difficoltà contestuali ed emergenziali che i professionisti sanitari, trovatisi a combattere una malattia sconosciuta, per la quale le evidenze scientifiche sono in continuo divenire e derivano per la gran parte da studi osservazionali, hanno dovuto affrontare (e stanno in gran parte ancora affrontando) nella lotta contro il virus e a far sì che la misura del rimprovero personale che può essere mosso al sanitario, durante una emergenza da pandemia, sia ragionevolmente correlata all’eccezionalità e alla difficoltà in cui versa il sistema sanitario.
In questa direzione, si era in più occasioni espresso anche il prof. Cristiano Cupelli, docente di diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, che aveva proposto, in vari interventi, l'introduzione di una norma ad hoc per fronteggiare il rischio penale degli operatori sanitari nel contesto emergenziale Covid-19, delineandone anche un preciso contenuto, sostanzialmente corrispondente al testo delle due norme appena introdotte. Il Governo prima e il Parlamento poi, quindi, sembrano con i provvedimenti sopra richiamati, avere recepito le indicazioni avanzate dal prof. Cupelli, che ha anche commentato a prima lettura - nella rivista telematica "Sistema penale" - il provvedimento pubblicato ieri (31 maggio 2021) nella Gazzetta Ufficiale.