Normativa vigente, regolamento prove e condizioni esonero

Esami di Stato per la professione di Dottore commercialista - Prima e Seconda sessione anno 2023

Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

  • nuovi ordinamenti: laurea nelle classi LM-56, LM-77 (D.M. 270), 64/S, 84/S (D.M. 509/99) e di un tirocinio della durata di 18 mesi purché un anno sia svolto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale;
  • vecchi ordinamenti: diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di Economia, secondo gli ordinamenti didattici previgenti al DM 509/99 e di un tirocinio post-lauream non inferiore a 18 mesi. Diploma di laurea in Scienze Politiche e Giurisprudenza e di un tirocinio post-lauream della durata di tre anni purché iniziato entro il 31/12/2007.

N.B.: Tutti i candidati sono ammessi alla prova d’esame con riserva: l’Amministrazione provvederà successivamente ad escludere i candidati che, a seguito di verifica, non siano risultati in possesso dei titoli di studio previsti per l’ammissione o che abbiano dichiarato impropriamente di essere in possesso di una precedente abilitazione che, come da normativa, dà diritto all’esenzione di una o più prove d’esame. Nel caso in cui il candidato, nel corso dell’iscrizione abbia inserito dichiarazioni false e mendaci, rilevanti ai fini dell’ammissione all’esame o dell’esenzione di una o più prove d’esame, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto alla partecipazione all’Esame di Stato, e nel caso in cui le prove siano state già espletate, le medesime verranno annullate e non verranno rimborsate le tasse pagate dall’interessato.​

 

Modalità di svolgimento

Ordinanza MUR n. 470 del 17-05-2023 (Art.6)

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’anno 2023 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, nonché le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63, sono costituite da un’unica prova orale da svolgersi con modalità a distanza.

2. A tal fine gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

 

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