Normativa

Scuola biennale di Specializzazione per le professioni legali

Legge 15.5.1997 n. 127, art. 17, commi 113 e 114

D. lgs. 17 novembre 1997, n. 398
Art. 6 comma 1
“ Al concorso per uditore Giudiziario sono ammessi i laureati in Giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall’anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle Scuole di cui all’art. 17, comma 114, Legge 15 maggio 1997 n.127…” ossia le Scuole biennali di specializzazione per le professioni legali.

Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Art. 50
“ Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni del Pubblico Ministero possono essere svolte, per delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario: a) Nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da Vice procuratori onorari addetti all’ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari o da laureati in Giurisprudenza che frequentano il secondo anno della Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D. Lgs. 17 novembre 1997 n. 398….”

Legge 31 luglio 2005 n. 155

D.M. 11 dicembre 2001, n. 475
Art. 1
“Il diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D.lgs. 17 novembre 1997 n.398, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno”.

Regolamento

Decreto 21 dicembre 1999, n. 537

Regolamento recante norme per l´istituzione e l´organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali pubblicato nella G.U. n. 24 del 31.1.2000

Legge 30 luglio 2007 n. 111
Art. 3
, lett. h hanno accesso al concorso per esami in magistratura i “laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall´articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni”.

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