Pubblicato il 05/08/2022 D.R. n. 2037 del 06/07/2022 (Rif. 1977) G.U. n. 61 del 02/08/2022 Scadenza 03/09/2022 ore 13:00
Pubblicato il 05/08/2022 D.R. n. 2037 del 06/07/2022 (Rif. 1977) G.U. n. 61 del 02/08/2022 Scadenza 03/09/2022 ore 13:00a documentazione è presente nella sezione allegati.
Settore concorsuale: 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
Settore scientifico disciplinare: M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione
Sede di afferenza e di servizio: Dipartimento di Medicina dei Sistemi
Attività di ricerca prevista: L’impegno scientifico consiste nello svolgimento di attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, con particolare riferimento a tematiche specifiche del settore scientifico disciplinare M-PSI/04, quali, a titolo esemplificativo: fattori di rischio e di protezione per lo sviluppo; competenze cognitive, linguistiche, sociali, affettive e relazionali nello sviluppo; studio dei processi che determinano lo sviluppo in una prospettiva che include l'intero arco della vita
Obiettivi scientifici: Ottenere risultati di rilevanza nazionale ed internazionale nell’ambito del settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura. I risultati raggiunti nella ricerca saranno documentati attraverso la pubblicazione di articoli su riviste scientifiche indicizzate in Scopus e/o in Web of Science (WOS)
Impegno didattico: L’impegno didattico consiste nello svolgimento di attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti relativamente agli insegnamenti del settore scientifico disciplinare M-PSI-04, da impartirsi nei corsi di studio (triennali e magistrali) del suddetto settore scientifico disciplinare
Lingua straniera richiesta: Lingua Inglese (livello ottimo)
Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici)
Requisiti per l’ammissione alla procedura selettiva: Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati italiani e stranieri in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in ambito psicologico.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero i candidati sono tenuti ad allegare il decreto di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell’ordinamento universitario italiano, rilasciato ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 382 del 1980, o la determina di equivalenza del titolo estero a quello italiano rilasciata ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Per ogni informazione in merito alla procedura per il riconoscimento del valore legale del titolo estero in Italia si invitano i candidati a consultare i seguenti link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/titoli-accademici-esteri
http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica
http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli.aspx
Nel caso in cui, al momento della presentazione della candidatura, la procedura per il rilascio del decreto di equipollenza o della determina di equivalenza sia in corso, i candidati sono tenuti a produrre la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rilascio del decreto o della determina, fermo restando l’obbligo – a pena di decadenza - di produrre il decreto di equipollenza o la determina di equivalenza ai fini della stipulazione del contratto.
La mancanza dei succitati atti (il decreto di equipollenza oppure la determina di equivalenza oppure la ricevuta di presentazione della richiesta) determina l’esclusione dalla partecipazione alle procedure pubbliche selettive o l’impossibilità di instaurare il rapporto di lavoro.
2) aver conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, di cui all’articolo 16, della legge n. 240 del 2010, nel settore concorsuale oggetto della procedura, oppure
2bis) aver usufruito di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, oppure
2ter) aver usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi: di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 e ss.mm. oppure di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240 del 2010 oppure di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398 del 1989; oppure di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri oppure di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005. Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale, le attività svolte nelle tipologie di contratti o attività ivi elencate sono cumulabili con i periodi di attività svolti nell’ambito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010.