La legge 27 febbraio, 2015, n. 11, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, con l'inserimento del comma 2-bis all'art. 6 del predetto decreto, ha stabilito: "la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni".