Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art 46 del D.P.R. 445/2000
Per congedo di maternità (già “astensione obbligatoria”) si intende il periodo di interdizione obbligatoria delle lavoratrici madri dal lavoro.
In termini generali, è vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto (precisandosi che il computo decorre dal giorno successivo a quello del parto);
d) durante gli ulteriori giorni aggiunti al periodo di congedo di maternità post partum Non goduti prima del parto qualora il parto sia avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta.
La legge riconosce alla lavoratrice la facoltà di utilizzare un margine di flessibilità nella decorrenza del congedo rispetto alla data presunta del parto.
Ferma restando cioè la durata complessiva di cinque mesi del congedo di maternità (e salvo quanto previsto al punto b), le lavoratrici possono astenersi dal lavoro con decorrenza fino ad un mese dalla data presunta del parto, prolungando il periodo di congedo fino ai quattro mesi successivi alla nascita del bambino.
Per esercitare tale opzione dovrà essere inoltrata prima della scadenza del settimo mese di gravidanza, e cioè prima dell’inizio del normale periodo di congedo di maternità, una richiesta scritta indirizzata al Magnifico Rettore corredata del:
Certificato del medico specialista ostetrico ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, contenente la data presunta del parto e l’attestazione che detta opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro:
L’Amministrazione inoltra la richiesta di parere al «medico competente» ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Il Ministero del Lavoro (Circ. N. 43/2000) ha ritenuto esercitabile l’opzione al ricorrere dei seguenti presupposti:
a) assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
b) assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione provinciale del lavoro;
c) venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi di gravidanza;
d) assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o dall’articolazione dell’orario di lavoro previsto nel caso venga rilevata una situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non potrà comunque essere consentito, ai fini dell’esercizio dell’opzione, lo spostamento ad altre mansioni ovvero la modifica delle condizioni e dell’orario di lavoro;
e) assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.
La flessibilità del periodo di congedo ante partum richiesta e già accordata secondo le descritte modalità, può essere successivamente oggetto di totale o parziale rinuncia su espressa richiesta della lavoratrice o, implicitamente, per fatti sopravvenuti (ad esempio, di tipo morboso, che facciano quindi venir meno il requisito sub a), ampliando di nuovo quindi il periodo di astensione lavorativa pre parto.
La lavoratrice è altresì tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio (ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000).