Il diritto al congedo di paternità è riconosciuto al padre lavoratore esclusivamente nei seguenti casi di impossibilità di assistenza del figlio da parte della madre:
a) morte o grave infermità della madre che renda impossibile l’assistenza materna al minore nei primi mesi di vita;
b) abbandono da parte della madre;
c) affidamento esclusivo del bambino al padre.
Si tratta cioè di specifiche situazioni in cui il figlio appena nato non può usufruire dell’assistenza materna e nelle quali, quindi, il dovere di assistenza si trasferisce al padre lavoratore.
Ad esempio, nell’ipotesi di parto prematuro, al ricorrere di uno dei citati casi di impossibilità di assistenza da parte della madre, il padre lavoratore può usufruire del periodo di congedo obbligatorio non ancora utilizzato dalla madre lavoratrice al momento del parto, ivi compresa la parte residua del congedo ante partum.
Il padre lavoratore che intenda avvalersi del congedo di paternità deve produrre l’idonea certificazione relativa alle condizioni sopra elencate. In caso di abbandono del figlio da parte della madre, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).