L’art. 47 del T.U. definisce la disciplina relativa ai congedi per malattia del figlio, confermando l’estensione, fino agli otto anni di vita del bambino, del limite di fruizione degli stessi.
In particolare, fino ai tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, comunque fino al compimento dei sei anni di età le assenze possono essere illimitate, mentre dai sei anni fino agli otto è fissato un limite individuale di cinque giorni lavorativi all’anno di vita del figlio, fruibili anche in frazioni di giorni per ciascun genitore Quest’ultimo limite non può essere superato, anche nel caso in cui uno dei due genitori non usufruisca in tutto o in parte dei propri cinque giorni e deve intendersi riferito a ciascun figlio (spettano quindi periodi di cinque giorni per ognuno dei bambini di età superiore ai tre anni e fino agli otto).
Entrambi i genitori hanno quindi diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro in caso di malattia del bambino Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia titolo o non ne possa usufruire perché già in congedo parentale.
Ai sensi dell’art.47 del T.U. i congedi per malattia del figlio non sono soggetti alle disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore, non potendosi quindi richiedere l’accertamento medico di controllo nei confronti del bambino.
In caso di ricovero ospedaliero del figlio, il genitore può richiedere l’interruzione del decorso di un eventuale periodo di ferie in godimento, per usufruire dei congedi in argomento Ai predetti congedi si applica inoltre quanto già precisato per i congedi parentali, relativamente alla fruizione continuativa di un periodo che includa al suo interno giorni festivi o non lavorativi.