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A) OBBLIGO VACCINALE
L’art. 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” introduce, dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per il personale delle università.
Per “personale delle università” si intende tutto il personale strutturato, docente e non docente, legato all’Ateneo con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato (personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario e Collaboratori ed esperti linguistici), ivi compreso il personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni comandato/distaccato presso questo Ateneo.
Il personale universitario neo assunto dovrà adempiere all’obbligo vaccinale prima della costituzione del rapporto di lavoro.
In questo quadro, fatte salve particolari condizioni di salute certificate, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, sia essa in presenza o da remoto.
L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario (una dose per il vaccino Johnson & Johnson o due dosi per gli altri vaccini) e la somministrazione della successiva dose di richiamo (c.d. dose booster), da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
L’obbligo NON si applica al personale in possesso di certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale redatto ai sensi della circolare del Ministero della Salute prot. n. 0035309 del 04/08/2021, rilasciata nel caso in cui la vaccinazione venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate.
L’Ateneo procederà dal 1° febbraio 2022 alla verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale attraverso l’utilizzo di un sistema informativo centralizzato.
Nei casi in cui NON risulti verificato l’adempimento all’obbligo di vaccinazione (completamento del ciclo di vaccinazione primaria, somministrazione dose booster o guarigione nel rispetto delle tempistiche previste), l’interessato sarà invitato dall’Amministrazione a produrre, entro cinque giorni, la documentazione che comprovi, alternativamente:
1. l’effettuazione della vaccinazione;
2. la presentazione della richiesta di vaccinazione (da eseguirsi entro i venti giorni dalla ricezione del messaggio da parte della competente Autorità Sanitaria che conferma l’appuntamento). In tal caso l'interessato trasmette immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale;
3. l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della vaccinazione o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Qualora fosse accertato l'inadempimento degli obblighi sopra descritti, l’Università ne darà immediata comunicazione scritta al soggetto interessato, il quale sarà sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa (in presenza, da remoto o nel c.d. smartworking), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato a questa Amministrazione dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022
B) POSSESSO ED ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
A partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, per effetto delle modifiche normative introdotte dal citato decreto-legge n. 1 del 2022, valgono le disposizioni di seguito riassunte.
Personale universitario
Il personale universitario strutturato, che svolge la propria attività lavorativa a qualsiasi titolo presso le sedi universitarie, quando accede agli spazi universitari, deve possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID–19 “rafforzata”.
Il predetto personale universitario strutturato, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 “rafforzata” o che risulti privo della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, è considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Personale non strutturato over 50
Il personale universitario non strutturato (a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: i docenti a contratto, i dottorandi, gli assegnisti e i borsisti di ricerca, i tirocinanti, i titolari di contratto di collaborazione per didattica e ricerca, i collaboratori coordinati e continuativi) e il personale delle ditte esterne alle università, che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età e che svolge la propria attività lavorativa a qualsiasi titolo presso le sedi universitarie, quando accede agli spazi universitari, deve possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 “rafforzata”.
Personale non strutturato under 50
Il personale non strutturato dell’Ateneo (a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: i docenti a contratto, i dottorandi, gli assegnisti e i borsisti di ricerca, i tirocinanti, i titolari di contratto di collaborazione per didattica e ricerca, i collaboratori coordinati e continuativi) e il personale delle ditte esterne rispetto alle università, che ha un’età inferiore a 50 anni, che accede alle Strutture Universitarie, deve possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 “base”.
Controlli green Pass (base e rafforzato)
I Responsabili (o eventuali loro delegati) al controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 sono così individuati:
- Rettore, per il controllo sul Direttore Generale, Prorettore Vicario, Direttori Dipartimenti, Presidi e Coordinatori di Macroaree;
- Direttore Generale, per il controllo sul Rettore, sui Dirigenti, sul personale TAB posto alle sue dirette dipendenze, nonché sul personale TAB posto alle dirette dipendenze del Rettore;
- Direttori di Dipartimento, per il controllo sul personale docente afferente al Dipartimento, sul personale TAB assegnato e sul personale che a qualsiasi titolo svolge attività di didattica e ricerca all’interno del Dipartimento (i.e.: assegnisti, borsisti, dottorandi, docenti a contratto, visiting professor, specializzandi, ecc.);
- Presidi e Coordinatori di Macroaree, per il controllo sul personale TAB assegnato;
- Dirigenti, per il controllo sul personale TAB assegnato alla rispettiva Direzione;
- Responsabile Unico del Procedimento, per il personale delle società esterne che svolge stabilmente servizio nei locali dell’Ateneo;
- Personale ospitante, per il personale che occasionalmente accede ai locali dell’Ateneo;
- Gli operatori degli Uffici aperti al pubblico, per gli utenti che accedono al servizio;
- Presidente della commissione di selezioni, concorsi e test di accesso, per il personale di vigilanza ed i candidati;
- Presidente di commissione nelle sedute di laurea, nei confronti dei candidati e degli eventuali ospiti presenti, nei limiti delle disposizioni già vigenti in materia;
- Presidente di commissione negli appelli di esame nei confronti dei candidati.
Per le modalità di verifica si rimanda alle istruzioni impartite con la circolare prot. n. 40573 del 02/09/2021.
Relativamente al personale universitario che presta la propria attività lavorativa, a qualunque titolo, presso altre pubbliche amministrazioni (i.e.: personale TAB comandato/distaccato, personale docente che presta l’attività assistenziale presso le strutture ospedaliere, ecc.) il controllo è effettuato da dette Amministrazioni.
Sanzioni amministrative
Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale nonché l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione nei luoghi universitari della certificazione verde COVID-19 base o rafforzata determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”.
L’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte dei soggetti ultracinquantenni comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro (art. 4-sexies, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2022), che sarà irrogata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Cordiali saluti.
LA DIRETTRICE GENERALE
(F.to Dott.ssa Silvia Quattrociocche)
IL RETTORE
(F.toProf. Orazio Schillaci)