#covid-19 #coronavirus
La recrudescenza della pandemia da Covid-19 in atto richiede l’adozione di ulteriori misure volte alla diminuzione dei contagi.
A tal fine, con la circolare del 5 gennaio u.s. il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali hanno sensibilizzato “le amministrazioni pubbliche ed i datori di lavoro privati ad utilizzare appieno tutti gli strumenti di flessibilità che le relative discipline di settore già consentono”.
Inoltre, il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ha introdotto ulteriori norme, che riguardano l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 e il possesso ed obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass rafforzato”).
1. Attività lavorativa del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (TAB)
Il Dirigente/Direttore/Preside/Coordinatore di struttura (nel prosieguo indicati con “Responsabile di struttura”) determina le attività che non sono compatibili con il lavoro agile. Al personale TAB che svolge tali attività incompatibili si applicano le ordinarie modalità del lavoro in presenza. I nominativi devono essere comunicati all’Ufficio del personale (pnd-carriere@amm.uniroma2.it) con apposita modulistica già in uso presso le strutture. Ai nominativi comunicati verrà inibita la possibilità di utilizzare la causale “P10 Smart Working emergenziale”.
A decorrere da lunedì 17 gennaio 2022, il Responsabile di struttura organizza il lavoro in modo che ciascun dipendente possa svolgere la propria attività in modalità agile per 2 giorni a settimana. Il numero dei giorni può essere individualmente modificato, purché tutto il personale assegnato alla struttura, nel suo insieme, garantisca una media di 3 giorni lavorativi in presenza. Inoltre, il Responsabile deve garantire, ove possibile, la presenza di non meno del 60% del personale assegnate alla struttura, al netto dei dipendenti con fragilità.
Per il personale in regime di part-time ai fini del calcolo del numero di giorni si considerano i giorni teorici di presenza mensile.
Nella programmazione del lavoro in presenza il Responsabile di struttura tiene conto che devono essere garantite tutte le misure di sicurezza indicate nelle linee guida pubblicate nel sito d’Ateneo (tra le quali si ricordano l’uso dei dispositivi individuali di protezione, il distanziamento di almeno 1 metro, l’igienizzazione delle mani, il controllo della temperatura, ecc.). Per quanto riguarda, in particolare, i dispositivi individuali di protezione, si consiglia fortemente l’uso delle mascherine del tipo FFP2.
Nel caso in cui non possano essere garantite le misure di sicurezza, è possibile ricorrere alla turnazione delle presenze ovvero il Responsabile di struttura e il singolo dipendente possono concordare, ferma restando l’attuale tipologia di orario di lavoro, la fascia oraria in cui svolgere, nell’ambito della giornata, la prestazione lavorativa in presenza, che non potrà comunque eccedere gli orari di apertura e di chiusura della sede di servizio fissati, rispettivamente, alle 07:00 e alle 20:00 (cfr. circolare prot. n. 41535 del 13/11/2020).
Il Responsabile di struttura, nel determinare le attività incompatibili con il lavoro agile, tiene in considerazione anche le seguenti condizioni, che possono rappresentare motivo di esclusione totale o parziale del servizio in presenza:
essere in condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 104 del 1992;
soffrire di patologie gravi o comunque complesse, quali, a titolo esemplificativo, quelle asmatiche e cardiovascolari; essere immunodepressi e/o in terapia oncologica. Il dipendente deve essere in possesso di adeguata documentazione medica;
indicazione da parte del Medico competente di adibire il dipendente al lavoro in modalità agile;
essere in stato di gravidanza certificato.
1.1 Attività lavorativa del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (TAB) svolta in modalità agile
In caso di svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile il personale TAB:
utilizza il giustificativo P10 “Smart Working Emergenziale” per giustificare l’intera giornata lavorativa prestata in smart working;
in caso di attività lavorativa effettuata parzialmente in presenza sul luogo di lavoro regolarmente rilevata dall’utilizzo del marcatempo, utilizza il giustificativo P11 “Smart Working ORE Emergenziale” per il completamento delle restanti ore;
in caso di giornata lavorativa prestata interamente in smart working utilizza i consueti codici per il permesso orario per motivi personali, visita medica, motivi di famiglia o altro motivo e utilizza il giustificativo P11 “Smart Working ORE Emergenziale” per il completamento delle restanti ore;
concorda con il proprio Responsabile una fascia di contattabilità di 5 ore tra le 08:00 e le 16:30, di cui non più di 3 ore consecutive;
per la contattabilità utilizza obbligatoriamente l’applicazione Microsoft Teams o, in alternativa, la deviazione di chiamata dal proprio numero telefonico verso un’altra numerazione indicata dal dipendente.
Il Responsabile di struttura invia all’Ufficio del Personale TAB (pnd-carriere@amm.uniroma2.it) la programmazione dell’organizzazione del lavoro riferita ad ogni mese, aggiornata sulla base delle presenti disposizioni, mediante la compilazione del prospetto, anch’esso già in uso presso le strutture, indicando per ciascun giorno e per ciascun dipendente la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
1.2. Lavoratori e lavoratrici “fragili”
I lavoratori e le lavoratrici “fragili” (ad es. affetti da immunodepressione o da malattie cronico-degenerative) possono rivolgersi al Medico Competente dell’Ateneo, segnalando la loro condizione di eventuale fragilità, attraverso una istanza di visita a richiesta, in conformità all’art. 41 D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m..
Eseguita la visita medica e ravvisata la condizione di fragilità del lavoratore in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-Co V-2, il Medico Competente esprimerà l’eventuale giudizio di idoneità alla mansione specifica svolta fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice, riservando il giudizio di non idoneità temporanea ai solo ai casi che non consentono soluzioni alternative.
Se necessario, il lavoratore verrà invitato a rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG), con una comunicazione del Medico Competente, per eventuali ulteriori provvedimenti di sua competenza.
Il Medico Competente esprime il proprio giudizio per iscritto, dando copia del giudizio medesimo al Lavoratore ed al Datore di Lavoro (art. 41, comma 6-bis, del D. Lgs. 81 del 2008 e s.m.).
Coloro che sono interessati da particolari situazioni di salute possono richiedere un appuntamento al Medico Competente dell’Ateneo scrivendo a: percorsisalute@uniroma2.it, indicando nell’oggetto: “COVID-19: Richiesta visita per valutazione situazione di fragilità”, oppure prenotando telefonicamente al numero 06.20902202.
2. Obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 e possesso ed obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass rafforzato”)
Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ha modificato il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76:
estendendo, a decorrere dal 1 febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 anche al personale delle università (art. 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge n. 44 del 2021);
prevedendo, a decorrere dal 15 febbraio 2022, l’obbligo di possesso ed esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (c.d. green pass rafforzato) per l’accesso ai luoghi di lavoro (art. 4-quinques del decreto-legge n. 44 del 2021).
Relativamente a questi specifici obblighi, con successiva circolare saranno impartite le necessarie istruzioni applicative.
Si anticipa solo che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative e che l’accertamento dell'inadempimento dell’obbligo di vaccinazione determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
3. Indicazione finale
Le presenti istruzioni potrebbero variare in funzione delle eventuali modifiche apportate, in sede di conversione, al citato decreto-legge n. 1 del 2022.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
(Ing. Domenico Genovese)
f.to Domenico Genovese