Iniziative Imprenditoriali (approfondimento Spin off)
- Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" all'art. 2 co. 1 lettera e) individua tra i soggetti che possono usufruire dei 'sostegni alla ricerca' (poi disciplinati anche dal D.L. 83/2012 e dal D.L. 197/2012) le "…società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca … con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di … professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, …dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca … università, enti di ricerca anche a carattere regionale…" fornendo così una prima definizione di spin-off accademici ed universitari
- La Legge 240/2010 all’art. 6, comma 9 stabilisce che professori e ricercatori possano “…costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”
- Il D.M. 168/2011 “Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240” all’art. 2 specifica che “…per qualificarsi come spin off o start up universitari le società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 devono essere costituite su iniziativa dell’università o del personale universitario o prevedere la partecipazione al capitale da parte dell’università ovvero la partecipazione del personale universitario ai sensi del comma 2 del presente articolo … La partecipazione del personale universitario di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 alla società può aversi sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca…”.
- Il D.L. 3/2015 “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” all’art. 4 indica i requisiti necessari affinché le società possono ottenere l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese che è presupposto per usufruire del sistema di benefici riservati a start-up e PMI innovative.
- L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha disciplinato la costituzione ed il riconoscimento della qualifica di spin-off di Ateneo con il “Regolamento di Ateneo in materia di spin-off e start-up” emanato con D.R. n. 456 del 3.02.2020. Il Regolamento è attualmente in fase di revisione; si consiglia di contattare la Divisione Terza Missione e Partecipazioni in Enti Nazionali di Ricerca per ulteriori informazioni.