Costituzione, Leggi, Decreti
Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione;
Art. 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. [8]
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53;
D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare gli art.7 (Gestione delle risorse umane) e 57 (Pari opportunità);
D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198: Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Direttiva 23 maggio 2007: misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Decreto Legislativo n.150 del 27 ottobre 2009 in attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
L. 4 novembre 2010 n.183: Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;
Circolare Ministero Lavoro 18 novembre 2010: valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1 bis del D.Lgs. 81/2008;
DIRETTIVA della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 (di attuazione dell’articolo 21, legge 4 novembre 2010, n.183);
LEGGE 27 giugno 2013, n. 77 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. (13G00122) (GU Serie Generale n.152 del 01-07-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/2013 - http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg
Femminicidio: il testo coordinato del decreto contro la violenza di genere
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93
Testo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.191 del 16 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 36), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.». (13A08425) (GU n. 242 del 15-10-2013).
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13A08425/sg
Convenzione di Lanzarote
Il Parlamento ha approvato la legge 1 ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.
LEGGE 1 ottobre 2012, n. 172
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (12G0192) (GU n.235 del 8-10-2012 )
Entrata in vigore del provvedimento: 23/10/2012
Per approfondire vedi il sottoindicato link:
http://leg16.camera.it/522?tema=35&Cooperazione+giudiziaria#paragrafo2565