D.R. n. 864 del 24/03/2022 (Rif. 1927) G.U. n. 31 del 19/04/2022 Scadenza 19/05/2022 Ore 13:00
La documentazione è presente nella sezione allegati.
Settore concorsuale: 13/D1 – Statistica
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 – Statistica
Sede di afferenza e di servizio: Dipartimento di Economia e Finanza
Attività di ricerca prevista: L’attività di ricerca prevista consiste in attività scientifica nell’ambito dello sviluppo e applicazione di metodologie statistiche, coerentemente con le linee di ricerca attinenti al settore scientifico disciplinare.
Research activity: The planned research activity consists of scientific activity in the context of the development and application of statistical methodologies, in line with the lines of research relating to the disciplinary scientific sector
Obiettivi scientifici: Sviluppo di software. Supporto metodologico, sperimentale, e analisi dei dati per lo sviluppo delle linee di ricerca del dipartimento. I risultati della ricerca saranno oggetto di divulgazione mediante la pubblicazione di articoli scientifici nelle aree di statistica, econometria, economia applicata
Impegno didattico: L’impegno didattico consiste nello svolgimento di attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nelle discipline relative al settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, impartite nei corsi di laurea triennale, magistrale e di dottorato
Lingua straniera richiesta: Lingua Inglese (livello eccellente)
Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici)
Requisiti per l’ammissione alla procedura selettiva: Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati italiani e stranieri in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in discipline statistiche, economiche, sociali e finanziarie.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero i candidati sono tenuti ad allegare il decreto di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell’ordinamento universitario italiano, rilasciato ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 382 del 1980, o la determina di equivalenza del titolo estero a quello italiano rilasciata ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Per ogni informazione in merito alla procedura per il riconoscimento del valore legale del titolo estero in Italia si invitano i candidati a consultare i seguenti link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/titoli-accademici-esteri
http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica
http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli.aspx
Nel caso in cui, al momento della presentazione della candidatura, la procedura per il rilascio del decreto di equipollenza o della determina di equivalenza sia in corso, i candidati sono tenuti a produrre la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rilascio del decreto o della determina, fermo restandol’obbligo – a pena di decadenza - di produrre il decreto di equipollenza o la determina di equivalenza ai fini della stipulazione del contratto.
La mancanza dei succitati atti (il decreto di equipollenza oppure la determina di equivalenza oppure la ricevuta di presentazione della richiesta) determina l’esclusione dalla partecipazione alle procedure pubbliche selettive o l’impossibilità di instaurare il rapporto di lavoro.
2) aver conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, di cui all’articolo 16, della legge n. 240 del 2010, nel settore concorsuale oggetto della procedura, oppure
2bis) aver usufruito di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, oppure
2ter) aver usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi: di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 e ss.mm. oppure di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240 del 2010 oppure di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398 del 1989; oppure di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri oppure di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005. Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale, le attività svolte nelle tipologie di contratti o attività ivi elencate sono cumulabili con i periodi di attività svolti nell’ambito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010.