Pubblicato il 23/02/2022 D.R. n. 372 del 03/02/2022 – Riferimento 1858 G.U. n. 15 del 22/02/2022 Scadenza 24/03/2022 entro le ore 13:00
La documentazione è presente nella sezione allegati.
Settore concorsuale: 03/B2 – Fondamenti chimici delle Tecnologie
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/07 – Fondamenti chimici delle Tecnologie
Sede di afferenza e di servizio: Dipartimento di Ingegneria Industriale
Attività di ricerca prevista: L’attività di ricerca di base e di laboratorio attiene alle tematiche più innovative e di recente sviluppo nell’ambito del settore scientifico disciplinare CHIM/07
Obiettivi scientifici: Ottenere risultati di rilevanza internazionale nell’ambito del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura e nelle tematiche interdisciplinari ad esso connesse, nonché sviluppare sistemi innovativi. I risultati raggiunti della ricerca saranno documentati attraverso la pubblicazione su riviste internazionali con processo di revisione, la presentazione a conferenze internazionali e le attività di terza missione (brevetti, collaborazione con aziende, ecc.)
Lingua straniera richiesta: Lingua inglese (livello ottimo)
Numero massimo di pubblicazioni: Il candidato è tenuto a produrre un numero massimo di 12 pubblicazioni
Requisiti per l’ammissione alla procedura selettiva: Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati italiani e stranieri in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere in possesso del titolo di dottore di ricerca in Chimica.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero i candidati sono tenuti ad allegare il decreto di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell’ordinamento universitario italiano, rilasciato ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 382 del 1980, o la determina di equivalenza del titolo estero a quello italiano rilasciata ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 165 del 2001. Nel caso in cui, al momento della presentazione della candidatura, la procedura per il rilascio del decreto di equipollenza o della determina di equivalenza sia in corso, i candidati sono tenuti a produrre la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rilascio del decreto o della determina, fermo restando l’obbligo – a pena di decadenza - di produrre il decreto di equipollenza o la determina di equivalenza ai fini della stipulazione del contratto.
La mancanza dei succitati atti (il decreto di equipollenza oppure la determina di equivalenza oppure la ricevuta di presentazione della richiesta) determina l’esclusione dalla partecipazione alle procedure pubbliche selettive o l’impossibilità di instaurare il rapporto di lavoro.
2) aver conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, di cui all’articolo 16, della legge n. 240 del 2010, nel settore concorsuale oggetto della procedura, oppure 2bis) aver usufruito di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, oppure 2ter) aver usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi: di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 e ss.mm. oppure di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240 del 2010 oppure di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398 del 1989; oppure di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri oppure di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005. Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale, le attività svolte nelle tipologie di contratti o attività ivi elencate sono cumulabili con i periodi di attività svolti nell’ambito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010.