Direzione VI – Area gestione del personale - Divisione 1 – Ripartizione 2 Personale docente e ricercatore
L'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dispone che “I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale (…). La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9”.
A seguito delle modifiche recate dall'articolo 1, comma 629 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi”.
In questa pagina sono pubblicati gli elenchi dei nominativi dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato che, avendo maturato il periodo utile, possono presentare la domanda per l'attribuzione della successiva classe stipendiale.