Il dipendente che usufruisca di congedi parentali ha diritto ad un trattamento retributivo per un periodo massimo complessivo, tra i genitori, di 6 mesi.
Tale trattamento spetta fino al compimento del terzo anno di vita del bambino ed è determinato come segue:
L’intera retribuzione (esclusi i compensi per lavoro straordinario, le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute) per i primi 30 giorni, da considerarsi complessivamente per la coppia ove entrambi i genitori risultino titolati a tale trattamento, che costituisce un regime contrattuale più favorevole rispetto ai termini del Testo Unico (art 31 comma 4 CCNL 16.10.2008 articolo non modificato dal CCNL 2016-2018).
Il 30% della retribuzione come sopra precisata, per i restanti 5 mesi.
I 30 giorni retribuiti per intero possono essere riconosciuti, nel caso di mancata fruizione nel primo anno da parte di entrambi i genitori, anche nel secondo o nel terzo anno di vita del bambino.
Si precisa che nel caso in cui il coniuge del dipendente pubblico sia dipendente di un’azienda privata e fruisca parzialmente del congedo parentale retribuito al 30%, gli eventuali primi 30 giorni richiesti anche successivamente dal Dipendente pubblico sono da retribuirsi al 100%.
Per i periodi di congedo parentale usufruiti dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino ed entro l’ottavo anno, non è prevista alcuna retribuzione, anche nell’ipotesi in cui non si sia fruito in precedenza di congedi al medesimo titolo.
Spetta invece il 30% della retribuzione fissa dopo il periodo massimo complessivo, tra i genitori, dei 6 mesi di trattamento retributivo di cui sopra ed entro l’ottavo anno di vita del bambino se il reddito individuale dell’interessato è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria Il dipendente dovrà a tal fine produrre apposita autocertificazione attestante che il proprio reddito annuo non superi il predetto limite.