D.R. 1046/2023
Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le sedute plenarie, ordinarie e straordinarie, degli Organi collegiali di governo, del
Collegio dei Revisori dei conti e di strutture scientifiche, didattica e di servizio, dei corsi di
studio e di qualunque altro consesso collegiale previsto dai regolamenti vigenti, si svolgono
ordinariamente in presenza.
2. Al fine di garantire la presenza di tutti i componenti, qualora, da uno o più di essi, vengano
espresse difficoltà personali o logistiche a raggiungere il luogo di convocazione della seduta,
ovvero vi siano particolari condizioni di emergenza, urgenza, celerità procedurale e/o
funzionamento dei servizi, il Presidente può disporre che la seduta si svolga in modalità
telematica o in modalità mista.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in via telematica e in
modalità mista, delle sedute degli Organi collegiali di Ateneo, del Collegio dei Revisori dei
conti, nonché degli organi collegiali delle strutture scientifiche, didattica e di servizio, dei
corsi di studio e di qualunque altro consesso collegiale previsto dai regolamenti vigenti.
4. Le sedute delle Commissioni istruttorie degli organi di governo si svolgono di norma con
modalità telematiche.
Art. 2 – MODALITA’ TELEMATICHE E MODALITA’ MISTA DI SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE
1. Per seduta collegiale in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale o
del consesso nella quale tutti i componenti partecipano in contemporanea tramite l’utilizzo di
strumenti audio-video da luoghi diversi da quello dove si trova il Presidente; la sede della
convocazione è virtuale.
2. Per seduta collegiale in modalità mista si intende l’adunanza convocata in sede fisica, alla
quale uno o più componenti dell’organo partecipino a distanza in modalità sincrona
audio/video.
ART. 3 – REQUISITI PER LE RIUNIONI TELEMATICHE E MISTE
1. Le adunanze devono svolgersi in videoconferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie
telematiche che permettono al contempo:
- l'identificazione dei componenti dell’organo, mediante riconoscimento audio e/o video;
- la reciproca percezione audio o audio-visiva di tutti i componenti;
- l'intervento, sia audio o per iscritto, tramite una funzione di chat nonché diritto di voto in
tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti a distanza dell'Ateneo devono assicurare:
- la riservatezza della seduta;
- Il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione degli atti della riunione, lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o
sistemi informatici di condivisione dei file;
- la contestualità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle comunicazioni audio-video e testuali trasmessi durante lo
svolgimento delle sedute telematiche.
3. Il Presidente della seduta e il Segretario che verbalizza verificano l’identità dei partecipanti
– in presenza e di coloro che sono collegati telematicamente - e la sussistenza del numero
legale all’inizio della seduta e ogniqualvolta si renda necessario..
Art. 4 – CONVOCAZIONI DELLE SEDUTE
1. Nell'avviso di convocazione delle riunioni, inviato unicamente per posta elettronica, deve
essere specificato che la seduta avrà luogo tramite strumenti telematici, indicando la modalità
operativa di partecipazione.
2. Nel caso di convocazione della seduta in presenza, il Presidente dell’organo valuta le
istanze dei componenti che abbiano inviato richiesta di collegarsi da remoto, e ne dà
comunicazione all'inizio della seduta.
ART. 5 PARTECIPAZIONE DELLE SEDUTE
1. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle
prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non si tratti di luogo pubblico e/o aperto
al pubblico, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di adozione di accorgimenti tecnici che ne
garantiscano la riservatezza della seduta (es. auricolari, cuffie).
2. Ai componenti è consentito collegarsi esclusivamente utilizzando un account personale,
istituzionale o comunque riconosciuto dall’Ateneo.
2. Nell’ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno
o più componenti dovesse risultare impossibile o dovesse interrompersi per problemi tecnici,
se il numero legale sussiste e/o permane assicurato, la riunione può avere luogo o continuare
nel suo svolgimento, ferma restando la necessità di dare atto dell'assenza giustificata del/i
componente/i impossibilitato/i a connettersi o mantenere attivo il collegamento.
ART. 6 – ESPRESSIONE DEL VOTO E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE
1. Ogni partecipante alla seduta in modalità telematica deve esprimere il proprio voto in modo
palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat.
2. Il voto segreto è espresso attraverso apposita procedura telematica, messa a disposizione
dell’Ateneo, che garantisca l’assoluta segretezza del voto e consenta l’immediata
proclamazione dell’esito dello stesso.
3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di
ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.
4. In aggiunta a quanto previsto dallo Statuto e/o dai Regolamenti di funzionamento dei
singoli Organi/Consessi, nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: il luogo
dove si trova il Presidente, da intendersi come sede della riunione, i nominativi dei
componenti presenti tramite modalità a distanza e la tipologia del collegamento di ciascuno
dei partecipanti..
5. Nelle sedute svolte in modalità mista le stesse devono ritenersi svolte nel luogo indicato
nell’atto di convocazione.
6. Nel verbale dell’adunanza si dà atto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel
corso della seduta o della votazione.
ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI
Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno
successivo a quello dell’emanazione.