D.R. n. 1848/2006 del 17/07/2006
Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina il reclutamento di personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa con rapporto di lavoro subordinato tramite la stipula di contratto di diritto privato a tempo determinato.
Art. 2 Finanziamento
1. Al finanziamento dei contratti si provvede con risorse aggiuntive. Qualora tali risorse vengano assegnate all'Ateneo, alla relativa ripartizione si procede secondo il procedimento di cui all'art. 13 dello Statuto, comma 3, lett. d).
2 Una percentuale delle risorse esterne destinate ai contratti di cui al presente Regolamento affluisce ad un fondo di Ateneo finalizzato al finanziamento ai contratti di cui al comma precedente. L'entità di tale percentuale è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
Art. 3 Disciplina del rapporto
1. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Università di Roma “Tor Vergata” ed il vincitore delle selezioni bandite in base al presente Regolamento è a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. Secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005, l'attività svolta in base a tali contratti costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi dell'Ateneo che prevedono la valutazione dei titoli.
3. Qualora titolari di insegnamenti ufficiali impartiti in corsi di studio o di altre attività di insegnamento previste dall'ordinamento curricolare, essi partecipano alle sedute del Consiglio di Dipartimento senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale.
4. Le strutture che propongono i contratti sono i Dipartimenti, i Centri Interdipartimentali di ricerca, e, per quanto di competenza, le Facoltà. Altre strutture didattiche e di ricerca possono proporre i contratti di cui sopra, in quanto autorizzate dal Senato Accademico con delibera motivata.
5. Le proposte debbono indicare:
a) il settore scientifico-disciplinare;
b) il programma di ricerca e la sua durata, il direttore del programma, nonché l'attività di didattica integrativa eventualmente richiesta;
c) la durata del contratto;
d) i compiti che verranno affidati al ricercatore a contratto, che non devono essere di esclusivo supporto tecnico;
e) i requisiti necessari per lo svolgimento dei compiti sopra indicati;
f) La somma destinata ai finanziamenti del contratto e degli oneri accessori e la relativa copertura finanziaria
6. I ricercatori a contratto non sono titolari di elettorato attivo e passivo nell'ambito dell'Ateneo.
Art. 4 Requisiti di partecipazione alle selezioni
1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati italiani e stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli: del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione; dellla laurea specialistica e magistrale (o della laurea del vecchio ordinamento). In casi eccezionali, la Commissione selezionatrice, con delibera motivata, può altresì ammettere soggetti di elevata qualificazione scientifica comprovata da pubblicazioni e/o titoli scientifici precedentemente prodotti dal candidato.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alle selezioni.
3. L'esclusione dalla selezione è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.
4. L'Università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l´accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 5 Commissione selezionatrici
1. Le Commissioni selezionatrici sono costituite, mediante designazione da parte degli organi della struttura che ha chiesto l'attivazione della procedura, da un professore ordinario o associato in qualità di Presidente e da ulteriori due membri scelti fra professori e ricercatori appartenenti, in via preferenziale, allo stesso settore scientifico disciplinare cui si riferisce il programma di ricerca, o, in caso di motivata necessità, a settori affini. I componenti della commissione possono essere sia docenti interni che esterni all'Ateneo. La nomina avviene con decreto del Rettore e viene resa pubblica per via telematica sul sito d'Ateneo.
2. Ogni Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Art. 6 Procedura di reclutamento e selezione
1. Al reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato si procede mediante selezione pubblica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Il bando è adottato dal Rettore, previa comunicazione al Senato Accademico, sentita la Facoltà competente, ed è pubblicato sul sito-web dell'Ateneo, con indicazione della data in cui la pubblicazione è avvenuta
2. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, va presentata a mano o a mezzo raccomandata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito d'Ateneo.
3. Gli aspiranti sono tenuti, pena l'esclusione dal concorso, ad allegare alla domanda:
a) il proprio curriculum;
b) l'elenco di tutti i documenti e titoli che ritengono utili ai fini della valutazione comparativa;
c) le pubblicazioni eventualmente prodotte ed il relativo elenco.
4. Ai fini della valutazione del curriculum complessivo e delle pubblicazioni scientifiche del candidato, devono essere rispettati i criteri di seguito indicati, con predeterminazione, da parte della Commissione, del peso a ciascuno attribuito:
a) congruenza delle competenze del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la selezione, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
b) apporto del candidato nei lavori in collaborazione;
c) originalità della produzione scientifica e rilevanza scientifica delle pubblicazioni, loro collocazione editoriale e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) natura dell'attività didattica, eventualmente, svolta dal candidato e sua congruenza con i contenuti dell'attività didattica integrativa eventualmente richiesta dal bando;
e) partecipazione a programmi di ricerca nazionali o internazionali.
5. Costituiscono, in ogni caso, titoli preferenziali da valutare specificamente nelle selezioni:
a) il titolo di dottore di ricerca, o titolo straniero equivalente;
b) il diploma di specializzazione;
c) l'espletamento di insegnamenti universitari anche a contratto;
6. Sono altresì valutabili i seguenti titoli:
a) la posizione di ricercatore a tempo determinato;
b) l'attività didattica svolta anche all'estero;
c) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
d) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
e) la fruizione di borse di studio o di assegni finalizzati ad attività di ricerca purché la tipologia sia attinente al settore per cui è bandita la selezione;
f) l' organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
h) la partecipazione, in qualità di cultore della materia, in commissioni d'esame in Università italiane o straniere;
i) altri titoli (individuati nei criteri preliminari dalla commissione).
7. La commissione, nella prima seduta, definisce i titoli che ritiene valutabili ai fini della selezione, oltre quelli di cui al punto precedente, e i punteggi attribuibili a tutti i titoli.
8. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è effettuata prima delle prove. L'esito di tale valutazione è comunicato senza indugio ai candidati con indicazione del punteggio conseguito e della posizione in graduatoria.
9. Natura e contenuto delle prove sono indicati nel bando. Le prove stesse constano di una prova scritta e/o pratica e di una prova orale.
10. Ai titoli sono riservati 60 punti. Sono riservati 30 punti alla prima prova e 30 punti alla prova orale.
11. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta o pratica un voto non inferiore a 21/30.
12. La prova orale non è superata se il candidato non riporta un voto di almeno 21/30; nel corso della prova orale è anche accertata la conoscenza di una lingua straniera, ove questo sia previsto nel bando.
13. Notizia della data, dell'ora e del luogo della prova scritta o pratica è notificata agli interessati, non meno di quindici giorni prima. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova orale è notificato ai candidati almeno venti giorni prima di quella in cui essi debbono sostenerla.
14. Il calendario delle prove d'esame può anche essere definito nel bando, rivestendo, in tal caso, valore di notifica a tutti gli effetti.
15 Al termine dei lavori, la Commissione, sulla base delle valutazioni dei titoli e delle prove, redige una motivata relazione riassuntiva in cui sono riportati i punteggi conseguiti da ciascun candidato nonché il giudizio complessivo della Commissione sui singoli candidati in base ai quali essa dichiara i vincitori.
Art. 7 Accertamento della regolarità degli atti
1. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio concorsi. Di tale accertamento viene data pubblicità telematica sul sito dell'Ateneo.
2. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
Art. 8 Incompatibilità
1. Il contratto non e' cumulabile con le attività di lavoro escluse dalla vigente normativa sui professori universitari a tempo pieno, e non è cumulabile con altri contratti di lavoro subordinato, né con assegni di ricerca ex art. 51 della legge 27/12/97, n. 449.
Per il trattamento giuridico - ivi compreso il regime delle incompatibilità - si applica, in quanto compatibile, la normativa dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, e per il regime autorizzativo si applica quanto disposto dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 nonché dal Regolamento per le autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti redatto dall'Ateneo.
2. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente Regolamento, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.
Art. 9 Stipula del contratto individuale di lavoro
1. A seguito del decreto di approvazione degli atti della Commissione da parte del Rettore, il vincitore della selezione è invitato a stipulare il contratto di lavoro, per la cui validità è richiesta la forma scritta. Il contratto deve contenere:
a) la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro;
b) l´indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
c) l´indicazione delle prestazioni richieste;
d) l´indicazione della retribuzione;
e) l'indicazione della struttura di afferenza;
f) il direttore del programma di ricerca;
g) il settore scientifico-disciplinare.
2. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal vincitore della selezione e dal Rettore.
3. L'attività didattica eventualmente svolta dal titolare del contratto è prestata presso uno o più Corsi di Studio dell'Ateneo indicati dalla struttura proponente d'intesa con la Facoltà competente. Il monte ore annuo complessivo non deve essere superiore a 250 ore, una frazione del quale, stabilita dal Corso di Studi, può essere di didattica integrativa frontale. I titolari svolgono comunque ricerca scientifica con un impegno adeguato a perseguire efficacemente gli obiettivi scientifici concordati con il direttore di ricerca designato dalla struttura. La presenza in sede deve essere distribuita nell'arco dell'anno, salvo autorizzazione da parte della struttura di afferenza.
4. Il direttore del programma di ricerca è tenuto a presentare una relazione annuale sul raggiungimento di questi obiettivi e più in generale sull'attività svolta dal ricercatore a contratto la quale dovrà essere valutata dal Dipartimento del settore disciplinare corrispondente.
5. In caso di valutazione negativa si può procedere alla risoluzione del contratto.
6. Al termine del periodo contrattuale di cui al successivo Art. 11 comma 1, l'attività scientifica svolta dal ricercatore a contratto viene sottoposta per la valutazione al Dipartimento di afferenza.
Art. 10 Attività assistenziali
Ai laureati, titolari di contratto è consentito, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionali, lo svolgimento di attività assistenziali nelle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo. Eventuali compensi aggiuntivi per lo svolgimento di tale attività sono a carico delle strutture sanitarie ospitanti.
Art. 11 Durata del contratto e trattamento economico
1. Il contratto ha durata massima triennale.
2. Il contratto può essere rinnovato per un periodo tale che la durata complessiva del rapporto di lavoro non superi i sei anni. La richiesta di rinnovo è avanzata dalla struttura di afferenza, con motivata relazione sull'attività di ricerca svolta.
3. Il trattamento economico è pari almeno al 70% della retribuzione del ricercatore confermato a tempo pieno classe iniziale, con la possibilità di incremento in fase di rinnovo contrattuale. Esso viene indicato nel bando.
Art. 12 Risoluzione del contratto
1. La risoluzione del contratto è determinata:
a) dalla scadenza del termine;
b) dal recesso per giusta causa di una delle parti, che opera dal momento della ricezione, da parte della controparte, della relativa comunicazione;
c) dalla valutazione negativa dell'attività svolta da parte della struttura richiedente.
2. Contro tale determinazione il ricercatore a contratto può proporre ricorso ad apposita Commissione composta da cinque membri, dei quali: uno esperto in diritto del lavoro ed uno in diritto pubblico. La Commissione viene nominata, per un triennio, su proposta del Rettore, con delibera del Senato Accademico.
Art. 13 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli studi di Roma “Tor Vergata” Ufficio Concorsi, per le finalità di gestione della selezione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura.