Art. 1
1. E’ istituito un fondo per l’effettuazione dei viaggi di istruzione. Tale fondo grava sul Cap. 1020111 “Servizi agli studenti” del bilancio universitario.
2. Esso è destinato esclusivamente alla copertura, totale o parziale, delle spese concernenti gli studenti.
Art. 2
1. Al fine di approfondire temi affrontati durante lo svolgimento dei corsi di studio, il docente titolare dell’insegnamento può chiedere l’assegnazione di un contributo per lo svolgimento di un viaggio di istruzione.
2. La domanda deve essere inoltrata all’Amministrazione Centrale (Direzione I – Divisione 3 – Ripartizione 1) nel rispetto dei termini e secondo le modalità indicate nell’ “Avviso di selezione per l’assegnazione di contributi per lo svolgimento di viaggi di istruzione”, pubblicato annualmente sul sito web di Ateneo. Nella domanda di partecipazione alla selezione devono essere indicati:
- lo scopo, il luogo, la durata e la descrizione del viaggio;
- almeno 3 preventivi di spese viaggio e soggiorno;
- il numero degli studenti partecipanti ed il costo per studente partecipante.
3. Alla domanda deve essere altresì allegato:
- il parere del Consiglio di Corso di Studio cui afferisce il proponente e la motivata designazione del docente accompagnatore con relativa accettazione;
- avvenuta comunicazione al Consiglio di Dipartimento della richiesta di viaggio.
4. Al docente accompagnatore verranno riconosciute esclusivamente le spese di viaggio e soggiorno, le quali graveranno sui fondi propri e/o del Dipartimento.
Art. 3
La scelta degli studenti partecipanti avviene nel rispetto sei seguenti parametri:
- frequenza del corso;
- media dei voti riportati negli esami di profitto;
- rapporto tra esami sostenuti ed anno in corso.
In caso di parità, costituiscono titolo di preferenza:
- la preparazione della prova finale nella materia del proponente od in materia affine;
- godimento di borse di studio per la frequenza di corsi universitari.
Art. 4
Entro un mese dal termine del viaggio, il docente proponente deve presentare all’Amministrazione una succinta relazione.
Art. 5
Il presente Regolamento rinvia per ulteriori determinazioni all’Avviso di selezione per l’assegnazione di contributi per lo svolgimento di viaggi di istruzione”, pubblicato annualmente sul sito web di Ateneo.