Il congedo parentale spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. Per il trattamento economico si veda quanto più sopra già detto per il congedo parentale per i genitori naturali, ed è dovuto, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia. (Art. 36 T.U. come sostituito dall'art. 2 c. 455 della legge finanziaria n. 244/2007).