Interdizione anticipata dal lavoro

Il Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può disporre l’interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino ai due mesi antecedenti la data presunta del parto, per uno o più periodi, la cui durata è determinata dal Servizio medesimo.

Tale provvedimento è adottato su istanza della lavoratrice al Servizio ispettivo, sulla base, se del caso, di un accertamento medico dei competenti Organi del Servizio Sanitario Nazionale, per i seguenti motivi:

Gravi complicanze della gestazione;

Preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

Condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino;

Impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, nel caso in cui la stessa svolga mansioni di trasporto e sollevamento pesi o lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.