Interdizione anticipata dal lavoro

Il Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro può disporre l'interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino ai due mesi antecedenti la data presunta del parto, per uno o più periodi, la cui durata è determinata dal Servizio medesimo.
Tale provvedimento è adottato su istanza della lavoratrice al Servizio ispettivo, sulla base, se del caso, di un accertamento medico dei competenti Organi del Servizio Sanitario Nazionale, per i seguenti motivi

  • gravi complicanze della gestazione;
  • preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
  • condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino;
  • impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, nel caso in cui la stessa svolga mansioni di trasporto e sollevamento pesi o lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.