Iniziative Imprenditoriali (approfondimento Start-up)
Sono start-up innovative tutte quelle aziende che rientrano nella definizione di Piccole e Medie Imprese Innovative (PMII) elaborata dall’OCSE che individua le “Innovative Small Medium Enterprieses” (ISMEs) come il sotto-insieme di piccole e medie imprese che sfrutta l’innovazione per crescere e ottenere vantaggi competitivi. A differenza delle PMI tradizionali, quelle innovative tendono ad utilizzare nuove tecnologie e/o metodi innovativi per la produzione di beni e la fornitura di servizi.
La start-up innovativa nell'ordinamento italiano è disciplinata dall'articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012 (modificata poi dal DL 28 giugno 2013, n. 76 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 99)
«Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione».
Per qualificarsi come start-up innovativa una società deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
I seguenti requisiti devono essere rispettati contemporaneamente:
- deve essere costituita ed operare da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda al registro delle imprese della Camera di Commercio
- deve avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia
- a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non deve superare i 5 milioni di euro
- non deve distribuire o aver distribuito utili
- deve avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre la società deve possedere alternativamente , i seguenti requisiti:
- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione
- impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:
- per almeno 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso del titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata preso istituiti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
- per almeno 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art 3. del regolamento di cui al dm 270/2004.
- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un'invenzione industriale, biotecnologia, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero essere titolare di diritti relativi a un software (ossia presso la Siae), purchè tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale.
Normativa di riferimento:
- Decreto ministeriale MIUR 10 agosto 2011 n. 168 Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- DL 179/12 Decreto crescita 2.0 - convertito con modificazioni dalla L.17 dicembre 2012 n. 221
- DL 28 giugno 2013, n. 76 - convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99
Regolamento di Ateneo in materia di spin-off e start-up” - D.R. n. 456/2020.
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