Rispetto alla precedente normativa l’art. 32 del T.U., prevede l’innalzamento del limite di età del bambino per la fruizione dei congedi parentali; in particolare, i predetti congedi spettano per ogni bambino nei primi suoi otto anni di vita (fino al giorno, compreso, dell’ottavo compleanno) e possono essere usufruiti:
Dalla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità;
Dal padre lavoratore, dopo la nascita del figlio.
Il nuovo quadro normativo riconosce inoltre a ciascun genitore un proprio diritto, individuale ed autonomo, ad un periodo di congedo parentale, indipendentemente dalla condizione lavorativa (dipendente, libero professionista, etc.) o meno dell’altro genitore.
In sostanza la possibilità di fruire dei congedi è riconosciuta anche se l’altro genitore non ne ha diritto. Viene quindi meno la condizione che vincolava la fruibilità dell’astensione facoltativa da parte del padre alla circostanza che la madre fosse lavoratrice e che non si avvalesse del congedo stesso.
I predetti periodi di congedo parentale possono quindi essere fruiti dai due genitori anche contemporaneamente. Il padre lavoratore può utilizzarli:
In concomitanza con l’utilizzo del congedo di maternità da parte della madre lavoratrice;
Se la madre decide di non riprendere l’attività lavorativa e chiede anch’essa il congedo parentale;
Se la madre usufruisce dei riposi giornalieri ex art. 39 del T.U. (già c.d. “per allattamento” – v. Più avanti).
Relativamente alla durata del congedo la norma prevede un limite massimo complessivo riferito alla coppia dei genitori pari a 10 mesi.
Nell’ambito di tale limite ciascun genitore può usufruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi (limite max individuale).
Al fine di incentivare la fruizione del congedo da parte del padre, l’art. 32 del T.U. prevede che qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
Il genitore “solo” – a seguito di morte di un genitore, abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, affidamento del figlio ad uno solo dei genitori risultante da un provvedimento formale) – ha diritto ad un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 10 mesi, anche se si tratta del padre.
Per l’elevazione del periodo fino a 10 mesi, va presa in considerazione anche la situazione di genitore “solo” che si sia verificata successivamente alla fruizione del proprio periodo massimo (6 mesi per la madre, 6 o 7 mesi per il padre), ma nel calcolo dei 10 mesi vanno computati tutti i periodi in precedenza fruiti da entrambi i genitori.
Il congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato (in mesi o giorni). Si computano anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadano al loro interno.
A proposito della frazionabilità si precisa che tra un periodo e l’altro di fruizione del congedo parentale è necessaria – perché non vengano computati nel periodo di congedo parentale i giorni festivi, i sabati e le domeniche – l’effettiva ripresa del lavoro, requisito quest’ultimo non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo.
Anche a seguito di precisazione fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica, si precisa che in caso di parto gemellare o plurigemellare i periodi di congedo parentale spettano per ciascun figlio, risultando quindi moltiplicati per il numero dei gemelli.
Inoltre dal 1° gennaio 2023 per i lavoratori e lavoratrici dipendenti, pubblici e privati, compresi quelli che hanno terminato anche per 1 solo giorno il congedo di maternità o in alternativa di paternità dopo il 31 dicembre 2022 ed entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia, è possibile elevare i tre mesi individuali con retribuzione al 30%:
- di 1 mese con retribuzione dell’80% in alternativa tra i genitori (in questo caso se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro non lo è, il mese indennizzato all’80% spetta solo al genitore lavoratore dipendente);
- di ulteriori 2 mesi retribuiti al 30 % in alternativa tra i genitori.
Il limite massimo del periodo di congedo retribuito tra i genitori è di 9 mesi; i restanti mesi (fino al limite di 10 o 11 mesi fruibili fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia) non sono retribuiti.
Per l’elevazione del periodo fino a 10 mesi, va presa in considerazione anche la situazione di genitore “solo” che si sia verificata successivamente alla fruizione del proprio periodo massimo (6 mesi per la madre, 6 o 7 mesi per il padre), ma nel calcolo dei 10 mesi vanno computati tutti i periodi in precedenza fruiti da entrambi i genitori.
Il congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato (in mesi o giorni). Si computano anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadano al loro interno.
A proposito della frazionabilità si precisa che tra un periodo e l’altro di fruizione del congedo parentale è necessaria – perché non vengano computati nel periodo di congedo parentale i giorni festivi, i sabati e le domeniche – l’effettiva ripresa del lavoro, requisito quest’ultimo non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo.
Anche a seguito di precisazione fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica, si precisa che in caso di parto gemellare o plurigemellare i periodi di congedo parentale spettano per ciascun figlio, risultando quindi moltiplicati per il numero dei gemelli.