Qualora il parto abbia luogo in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti dei due mesi di congedo ante partum sono aggiunti ai mesi di congedo post partum.
La lavoratrice è ovviamente tenuta anche in questo caso a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la nascita del figlio ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n.445/2000.
L’art.31 del CCNL 16.10.2008 (articolo non modificato dal CCNL 2016-2018) ha inoltre previsto che la lavoratrice madre possa richiedere, qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, che il restante periodo di congedo obbligatorio post partum ed il restante periodo ante partum non fruito possano decorrere, in tutto o in parte, dalla data di effettivo rientro a casa del figlio (sospensione del congedo di maternità post partum).
La richiesta viene accolta se avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro.
Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del T.U. (riposi giornalieri).