L’Università, in conformità al Decreto Interministeriale del MIUR di concerto con il Ministero della Sanità n. 402 del 13 giugno 2017 recante “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”, può stipulare convenzioni con enti esterni all’Ateneo, pubblici e privati, per assicurarsi un potenziale didattico e dotarsi di una rete formativa che garantisca il funzionamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.
Le strutture sanitarie devono essere accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). L’ampliamento della rete formativa privilegia le strutture pubbliche rispetto alle strutture private accreditate.
In base alle esigenze formative della Scuola è possibile stipulare:
- Protocolli d’intesa con STRUTTURE COLLEGATE (cioè strutture di supporto alla Scuola di Specializzazione della stessa specialità della struttura di sede, ad uso esclusivo della scuola stessa, avente i requisiti minimi richiesti dall'allegato 1 al D.I. n. 402/2017)
- Protocolli d’intesa con STRUTTURE COMPLEMENTARI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALI (cioè strutture di supporto alla Scuola di Specializzazione di norma di specialità diversa della struttura di sede)
- Protocolli d’intesa con STRUTTURE COMPLEMENTARI PER SERVIZI (cioè per attività di laboratorio o altra attività diversa da quella assistenziale).
Di seguito la PROCEDURA relativa alla stipula dei Protocolli d’intesa per il funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria, utilizzando i modelli approvati dagli Organi Collegiali d’Ateneo:
- Invio della lettera d’intenti da parte dell’Ente al Direttore di Scuola, al Preside di Facoltà di Medicina e Chirurgia e al Rettore contenente la proposta o il rinnovo di un protocollo d’intesa per far fronte ad una esigenza manifestata dalla Scuola che riconosce insufficienti, per il completo svolgimento della formazione degli specializzandi, le strutture di cui dispone. Nella lettera d’intenti deve essere presente l’elenco delle strutture che vengono messe a disposizione della Scuola e, ove richiesto (attenzione: solo nei protocolli con strutture collegate), l’attestazione della conformità delle strutture medesime ai requisiti standard generali e specifici di cui all’allegato 1 del D.I. n° 402/2017 (si allega il modello di lettera d’intenti con i relativi allegati).
- Acquisizione della lettera d’intenti e approvazione della proposta/rinnovo di protocollo d’intesa in essa contenuta da parte del Consiglio di Scuola di Specializzazione, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari per quella tipologia di protocollo d’intesa (con struttura collegata, struttura complementare assistenziale e struttura complementare per servizi) e in particolare della conformità delle strutture medesime ai requisiti standard generali e specifici di cui all’allegato 1 del D.I. n° 402/2017; nel caso particolare di strutture esterne alla Regione Lazio, il Consiglio di Scuola dovrà indicare espressamente le ragioni che motivano la extraterritorialità.
- Trasmissione dell’estratto della delibera del Consiglio di Scuola di Specializzazione alla Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
- Approvazione della proposta/rinnovo di protocollo d’intesa, completo di elenco delle strutture messe a disposizione e degli allegati necessari, da parte della Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia, su parere favorevole espresso dal Consiglio di Scuola di Specializzazione.
- Trasmissione degli estratti delle delibere del Consiglio di Scuola di Specializzazione e della Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia all’Ufficio “Convenzioni per la didattica” che, verificata la sussistenza e la regolarità dei documenti prodotti, sulla base dei modelli approvati dagli Organi Collegiali d’Ateneo, elabora il testo del protocollo d’intesa, completo dell’elenco delle strutture e dei necessari allegati (tra i quali anche il modello di atto di Nomina a persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 29 del regolamento UE n. 2016/679 “GDPR” e dell’articolo 2 – quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003), da sottoporre all’esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
- Acquisiti il parere favorevole del Senato Accademico e l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sottoscrizione del protocollo d’intesa da parte del Rettore ed invio alla controparte per la relativa firma a cura dell’Ufficio “Convenzioni per la didattica”.
- Acquisizione del protocollo d’intesa perfezionato da parte dell’Ufficio “Convenzioni per la didattica” e successivo invio al Preside della Facoltà di Medicina, al Direttore di Scuola di Specializzazione e all’Ufficio Privacy d’Ateneo.
Modelli di protocollo d’intesa per il funzionamento di scuole di specializzazione di area sanitaria (ad accesso esclusivo per medici):
Si precisa che:
- l’allegato A - comune alle tre tipologie di protocolli - consiste nell’elenco delle strutture e attrezzature messe a disposizione dall’Ente;
- l’allegato B - per i soli protocolli per strutture collegate - è l’atto di formale impegno dell’Ente al rispetto della normativa e all’osservanza di specifiche disposizioni fissate dal D.I. n. 402/2017;
- l’allegato C - per i soli protocolli per strutture collegate – concerne gli standard generali per tutte le Scuole di Specializzazione;
- l’allegato D - per i soli protocolli per strutture collegate - concerne gli standard specifici per singola Scuola di Specializzazione;
- l’allegato contenente il modello di atto di Nomina a persona autorizzata al trattamento dei dati personali - per tutti i tipi di protocollo, in adempimento delle prescrizioni normative vigenti in materia di privacy e trattamento dati personali.
Tuttavia poiché per ciascuna tipologia di protocollo il contenuto del modello di atto di Nomina a persona autorizzata al trattamento dei dati personali varia, contattare direttamente l’Ufficio “Convenzioni per la Didattica”.
ATTENZIONE: Gli allegati A, B, C e D devono essere prodotti su carta intestata dell’Ente.
Se si è interessati a stipulare un protocollo d’intesa per l’ampliamento della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di area sanitaria ad accesso misto per medici e non medici o Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso esclusivo per non medici, contattare direttamente l’Ufficio “Convenzioni per la Didattica”.
NOTE:
In base all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017, gli specializzandi medici possono effettuare un periodo di formazione in strutture non appartenenti alla rete formativa denominata formazione extra rete formativa sia in Italia che all’estero, per un periodo massimo di 18 mesi, nell’arco della carriera di specializzazione.
Per conoscere le procedure e le tipologie di accordi per la formalizzazione della formazione extra rete formativa contattare direttamente la propria Scuola di Specializzazione.
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